La bicicletta ...

"La bicicletta richiede poco spazio. Se ne possono parcheggiare diciotto al posto di un auto, se ne possono spostare trenta nello spazio divorato da un unica vettura. Per portare quarantamila persone al di là di un ponte in un ora, ci vogliono dodici corsie se si ricorre alle automobili e solo due se le quarantamila persone vanno pedalando in bicicletta"
Ivan Illich "elogio della bicicletta"

STATUTO



Statuto dell'Associazione FIAB Livorno

Allegato facente parte integrante dell’atto costitutivo dell’Associazione del 09.12.1997
Deliberato in Assemblea Soci del 28/11/2018

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, recante “Codice del Terzo settore”, è costituita un’associazione non riconosciuta denominata “FIAB Livorno, la triglia in bicicletta” che sarà integrata con “Associazione di Promozione Sociale FIAB Livorno, la triglia in bicicletta, Ente del Terzo Settore” o, in breve, “APS FIAB Livorno” ovvero “APS FIAB Livorno ETS” a seguito dell’iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, da ora in avanti “Associazione”.

Articolo 2
L'Associazione ha sede in Livorno via Vivoli 3 La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori dei pubblici albi e registri ai quali è iscritta.

TITOLO II - FINALITA' E ATTIVITA’ DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione degli spazi pubblici e dell'ambiente naturale nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile. In particolare l’Associazione promuove l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto efficace, economico ed ecologico sia nel contesto urbano che in quello extraurbano incentivando le azioni per sviluppare la sicurezza stradale delle cosiddette “utenze deboli della strada” e tutelare i loro diritti. L'Associazione ha per fine la valorizzazione e la tutela dell’ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita. L'associazione ha per fine l'affermazione della mobilità sostenibile, la riduzione della congestione del traffico urbano, quindi dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, e la diminuzione dell’emissione di CO2 per favorire il risparmio energetico e combattere il riscaldamento globale. L'Associazione, la cui struttura è democratica, non ha fini di lucro e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4
L'Associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n.117/2017 e indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo Decreto: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare di :
1. promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto efficace, economico ed ecologico incentivando il suo utilizzo negli spostamenti per il lavoro, la scuola e il tempo libero;
2. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta anche attraverso campagne che sollecitino il processo decisionale delle pubbliche amministrazioni;
3. promuovere la più ampia intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto delle biciclette per ferrovia e su qualunque altro mezzo di pubblico trasporto;
4. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
6. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
7. promuovere la più ampia intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto delle biciclette per ferrovia e su qualunque altro mezzo pubblico trasporto;
8. elaborare, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture;
9. organizzare convegni, mostre, cicli di film, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
10. editare e pubblicare le attività dell'associazione e le iniziative di tutti i promotori della mobilità sostenibile sui propri siti internet e social network;
11. ottenere per i propri Soci, speciali facilitazioni ed agevolazioni in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta e nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
12. rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
L’Associazione potrà svolgere, ai sensi e secondo le previsioni dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 117/2017, attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con i decreti legge inerenti. (art 6 dlgs 117/2017)
L’Associazione potrà:
- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.
Articolo 5
L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).
L'Associazione si impegna ad adottare la tessera FIAB per l'iscrizione dei propri soci e a versare annualmente la quota di adesione, nonché ad osservare lo Statuto della FIAB e i suoi regolamenti.
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
L’Associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L’adesione all’Associazione è libera e volontaria, ed è aperta a tutti coloro che si propongono di perseguire le finalità del presente Statuto.
L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E’esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
L’Associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.
La delibera di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato entro sessanta giorni dall’adozione con contestuale restituzione della quota.
L’interessato potrà chiedere il riesame della domanda entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto e chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea alla prima convocazione utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a tre soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.
Possono essere Soci, stipulando apposita convenzione, anche Enti e Associazioni che perseguono gli stessi scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto. Le attività commerciali possono stipulare apposita convenzione ma solo i titolari possono essere Soci.

Articolo 7
Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
L’ Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. (art 32 dlgs 117/2017)
Ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n.117/2017 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche. L’Associazione deve dar conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.

Articolo 8
Ci sono 3 categorie di soci:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
La qualità di associato cessa per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere
si considera tacitamente manifestata;
c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
d) se svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
e) se arrechi in qualunque modo danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I Soci esclusi hanno facoltà, inviando ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, di appellarsi all’Assemblea che si esprimerà in via definitiva alla prima riunione utile.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) l’Organo di Controllo laddove eletto volontariamente o per obbligo di legge (art 30, dlgs 117/2017)

Articolo 10
L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per
verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l’eventuale bilancio
sociale, da redigere qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n.117/2017,
eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche dell’Associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo,
sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio
Direttivo stesso.
E’ compito dell’Assemblea la nomina dell’organo di controllo secondo le previsioni dell’art. 30 del Decreto
Legislativo n.117/2017.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla
maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta (posta elettronica semplice) a tutti i Soci
almeno 15 giorni prima.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore ad un giorno.
Ogni Socio, maggiorenne e in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un solo voto e sono ammesse fino a 3 deleghe per socio.
ll Presidente o il Consiglio Direttivo può limitare fino ad uno il numero delle deleghe per socio.
L’Assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’associazione, ed un Segretario.
Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di:
a. leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea;
b. accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
c. mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
d. curare che venga rispettato l’ordine del giorno;
e. controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
f. dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate
dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’Associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un Socio.
Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente, archiviato e pubblicato in formato digitale in modo che siano disponibile a tutti i Soci.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri in numero dispari, scelti tra i Soci dall'Assemblea, restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Sono eletti consiglieri i candidati che hanno avuto il maggior numero di voti in ordine decrescente.
In caso di parità l’assemblea può deliberare l’aumento del numero dei consiglieri (entro il massimo di 11).
In caso l’assemblea non deliberi l’aumento del numero o che residuino ulteriori parità, risulteranno eletti:
- il candidato con maggior anzianità associativa;
- in caso di ulteriore parità il candidato con minore età;
- in caso di ulteriore parità in base a sorteggio.
In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai Soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite comunicazione scritta (email) almeno 7 giorni prima. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta esplicita richiesta da un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio designa il Segretario dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.
Sono, nello specifico, compiti del Consiglio Direttivo:
a. la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
b. la programmazione e la gestione del programma sociale, tra cui l’attività annuale per manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta dell’associazione;
c. l’individuazione delle date delle assemblee ordinarie e la convocazione delle assemblee straordinarie quando le reputi necessarie e ne venga fatta richiesta da almeno il 10% dei soci;
d. la decisione di tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i soci e che non siano di competenza dell’assemblea;
e. la definizione dell’importo delle quote di adesione per l'anno sociale successivo.
f. l’attuazione, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, di studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture;
g. la gestione della comunicazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 12
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica per 4 anni come il Consiglio Direttivo. Il Presidente è rieleggibile.
L'Assemblea può decidere di delegare il Consiglio Direttivo a nominare il Presidente dell'Associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui indicato. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio e non approvate dall’assemblea ordinaria e straordinaria.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi in particolare il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione, mentre gli altri soci non assumono tale obbligo.

Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e ha il compito di conservare gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario tiene la contabilità e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14
L’Associazione dovrà nominare, con delibera dell’Assemblea, un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 o qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. I relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritto nell’albo dei revisori.

Articolo 15
Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell’organo di controllo obbligatorio, sono gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 16
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell’articolo 4 del presente Statuto; (art 6 dlgs 117/2017)
- le raccolte fondi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Articolo 17
L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell’associazione e nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 18
Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell’ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali”, ovvero oggetto di mozione d’ordine. Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni del terzo settore che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalle norme del “Codice del Terzo Settore” e dalla normativa vigente.

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